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Statuto Associazione AMEC

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“ASSOCIAZIONE PER LA TERAPIA DELLE MALATTIE METABOLICHE E CARDIOVASCOLARI”
AMEC

STATUTO

 

 

ARTICOLO 1 - Denominazione e Soci dell’Associazione

  • E’ costituta a tempo indeterminato un’Associazione-ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) a carattere Scientifico-Culturale che opera nel territorio nazionale denominata “Associazione per la terapia delle Malattie Metaboliche e Cardiovascolari(AMEC), da qui in poi denominata “Associazione”.
  • La sede legale dell’Associazione è quella indicata dal Presidente.
  • I Membri dell’Associazione sono costituiti dai Soci (art. 3), persone fisiche e persone giuridiche, che abbiano dimostrato una specifica competenza oppure svolgano attività in qualsiasi modo collegata con gli obiettivi non lucrativi dell’Associazione (art. 2).
  • Il Logo è raffigurato dall’”Uomo Vitruviano” contornato dalla denominazione dell’Associazione ed arricchito dall’indicazione del sito web (www.associazioneamec.com). La scelta esprime e ricorda la ricerca continua che l’Associazione effettua per trovare quelle conformità scientifico-culturali che tendono al meglio.

 

ARTICOLO 2 – Finalità ed Attività dell’Associazione

  1. L’Associazione non ha scopi di lucro né sindacali e persegue esclusivamente finalità culturali di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
  2. L’Associazione ha come scopi l’educazione e la formazione ad una corretta conoscenza delle malattie metaboliche e cardiovascolari e ad un valido e razionale utilizzo dei farmaci per la prevenzione ed il trattamento delle patologie metaboliche e cardiovascolari, nonché lo sviluppo di terapie non farmacologiche e di interventi sullo stile di vita. A tal fine, si propone di promuovere quelle attività volte a sensibilizzare i medici, gli infermieri e la popolazione in generale.
  3. L’Associazione, in armonia con le sue finalità e non tralasciando gli scopi della solidarietà sociale e della formazione medica, promuove:
    1. Congressi, Convegni, Tavole Rotonde, Corsi d’Aggiornamento, Seminari e Conferenze.
    2. Lo sviluppo, anche in collaborazione con Enti o Istituti (si veda il punto successivo), di inchieste epidemiologiche, di ricerche scientifiche e di studi clinici nel rispetto delle norme penali, civili e delle valutazioni etiche vigenti.
    3. Collaborazioni, che si dovessero rendere opportune, con il Ministero della Salute, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con le Università, con le Aziende Ospedaliere, con le A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali), con i Centri Sportivi, con gli Ordini dei Medici, con le Associazioni o con le Società Scientifiche Nazionali o Regionali e con ogni altro Ente pubblico o privato che operi in ambito medico o con gli interessi collegati con le finalità dell’Associazione.
    4. La realizzazione ed il mantenimento di un sito web per promuovere le finalità e le attività dell’Associazione.
    5. Lo sviluppo di attività editoriali, anche a scopo informativo per la popolazione.
    6. L’istituzione di borse di studio e la promozione dello sviluppo scientifico-clinico di giovani interessati alle finalità dell’Associazione.
  4. All’Associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrativa delle stesse.

 

ARTICOLO 3 - Soci e Quote Associative

I Soci sono così distinti:

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I Soci in ritardo con il pagamento riceveranno uno o più solleciti da parte del Tesoriere dell’Associazione. Il mancato pagamento della quota per 3 (tre) anni consecutivi comporta il decadimento dalla qualità di Socio.

  1. Soci Fondatori - Sono i Soci che hanno partecipato all’iniziale costituzione notarile dell’Associazione.
  2. Soci Ordinari - Sono tutti i Soci, compresi i Fondatori e le Persone Giuridiche, che si iscrivono pagando una quota associativa, la cui entità è deliberata ed aggiornata periodicamente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Per diventare Socio Ordinario è richiesto:
    1. Di inviare un breve curriculum vitae, ove si dimostri l’interesse per gli obiettivi dell’Associazione.
    2. Di essere proposti da almeno 2 (due) Soci Ordinari.
    3. L’approvazione da parte del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea Plenaria dei Soci.
  3. Soci Onorari – Sono costituiti, sia dalle personalità del mondo culturale, scientifico, politico, economico e finanziario, sia dalle persone o Enti che abbiano reso servigi rilevanti e significativi all’Associazione, contribuendone allo sviluppo. La qualifica di Socio Onorario deve essere proposta da almeno 2 (due) Soci Ordinari e deve essere successivamente approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o dall’Assemblea Plenaria dei Soci. Il Socio Onorario è dispensato dal pagamento della quota sociale annuale.
  4. Soci “Under 35” – Sono quei colleghi medici che non hanno superato i 35 anni, ma che desiderano essere iscritti e partecipare alla vita dell’”Associazione”. La quota da pagare è ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari ed è stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Le modalità di iscrizione sono le stesse dei Soci Ordinari.
  5. Soci Aggregati – Sono i Soci non laureati in Medicina e Chirurgia che hanno dimostrato interesse verso le finalità dell’Associazione. Anche per l’iscrizione di questi Soci ci si avvale delle stesse modalità riportate per i Soci Ordinari. Per la quota da pagare si fa riferimento a quanto riportato per i Soci “Under 35”.
  6. E’ esclusa in ogni caso la temporaneità alla partecipazione associativa.

 

ARTICOLO 4 - Organi dell’Associazione

  1. Gli Organi dell’Associazione sono l’Assemblea Plenaria dei Soci, il Consiglio Direttivo, l’Esecutivo, il Segretario-Tesoriere, il Comitato di Indirizzo, i Coordinatori ed il Collegio dei Probiviri (se quest’ultimo viene istituito).
  2. Il Consiglio Direttivo è composta da 7 (sette) membri. Nell’ambito del Consiglio Direttivo si costituisce l’Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente eletto e dal Segretario-Tesoriere.
  3. Il Vice Presidente viene scelto tra i Consiglieri per ricoprire la carica di Presidente nel successivo Consiglio Direttivo. È l’unico componente che rimane in carica per 2 (due) mandati consecutivi (prima come Vice Presidente eletto e poi come Presidente).
  4. Il Segretario-Tesoriere è eletto tra i Soci del Consiglio Direttivo oppure, se il Consiglio lo ritiene opportuno, può essere un Socio esterno al Consiglio. In quest’ultimo caso partecipa alle riunioni ma senza diritto di voto, pur facendo parte del Direttivo e dell’Esecutivo.
  5. Nell’ambito del Consiglio Direttivo è costituito l’Esecutivo, che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente eletto e dal Segretario-Tesoriere. Si riunisce a discrezione del Presidente.
  6. Il Comitato di Indirizzo è costituito dagli ex Presidenti o Past-President e dai 3 (tre) Vice Presidenti eletti secondo il precedente Statuto.
  7. Ogni Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o a più Soci l’incarico di coordinare un’area culturale. Ovviamente detta area deve avere aspetti rilevanti e coerenti con le finalità e le attività dell’Associazione. Soltanto i Coordinatori Regionali ed il Coordinatore dei Soci “Under 35” devono essere proposti o rinnovati da ogni Consiglio Direttivo perché funzionali con le finalità capillari dell’Associazione. Tutti i Coordinatori devono riferire al Consiglio Direttivo il loro operato. Non sono cariche elettive. Vengono scelti dal Consiglio Direttivo in carica e decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo. Possono essere riproposti.
  8. Per il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, devono essere eletti 3 (tre) Membri ed ogni Socio ha a disposizione 2 (due) voti. Nell’ambito del Collegio dei Probiviri è eletto il Presidente ed un Vice Presidente. I Membri del collegio non sono immediatamente rieleggibili.

 

ARTICOLO 5 - Assemblea dei Soci e Suoi Compiti

  1. L’Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Soci. Hanno diritto di voto tutti i Soci (Ordinari, Under-35 ed Aggregati) in regola con il pagamento della quota sociale ed i Soci Onorari.
  2. L’Assemblea Ordinaria non elettiva è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno. Tale convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, anche per e-mail, comunicato a ciascun Socio almeno 10 (dieci) giorni prima. Detto avviso deve contenere la data, la sede e l’ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la I e per la II convocazione.
  3. L’Assemblea elettiva, dovrà essere convocata dal Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima che termini il mandato del Consiglio Direttivo in carica.
  4. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
    1. Dal Consiglio Direttivo.
    2. A richiesta di un terzo dei Membri dell’Assemblea Plenaria dei Soci, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
  5. Le regole della Convocazione Straordinaria sono le stesse che si utilizzano per l’Assemblea Ordinaria.
  6. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria in I convocazione sono valide quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
  7. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria in II convocazione possono tenersi anche lo stesso giorno in cui è stata convocata la I convocazione. L’Assemblea convocata in II convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  8. L’Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
  9. Ove occorra procedere alla nomina degli scrutatori provvede l’Assemblea a maggioranza dei presenti, determinandone anche il numero.
  10. L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe per nessun motivo.
  11. I compiti dell’Assemblea sono:
    1. Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta.
    2. Approvare il rendiconto finanziario annuale.
    3. Deliberare su ogni altro argomento, avendo come obiettivo la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
    4. Eleggere ogni 3 (tre) anni con scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.
    5. Eleggere ogni 3 (tre) anni con scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri (se istituito).
    6. Effettuare modifiche al presente Statuto dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
    • Ogni associato con diritto di voto può esprimere una sola preferenza per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.
    • I Membri dell’Associazione, che desiderano l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea, devono inviare in tempo utile al Presidente i loro desiderata.
  12. I compiti dell’Assemblea sono:
    1. Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta.
    2. Approvare il rendiconto finanziario annuale.
    3. Deliberare su ogni altro argomento, avendo come obiettivo la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
    4. Eleggere ogni 3 (tre) anni con scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.
    5. Eleggere ogni 3 (tre) anni con scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri (se istituito).
    6. Effettuare modifiche al presente Statuto dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
    • Ogni associato con diritto di voto può esprimere una sola preferenza per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.
    • I Membri dell’Associazione, che desiderano l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea, devono inviare in tempo utile al Presidente i loro desiderata.

 

ARTICOLO 6 -  Modalità delle Elezioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i componenti del Consiglio non sono immediatamente rieleggibili.
  2. Viene eletto dall’Assemblea Plenaria con scrutinio segreto ogni 3 (tre) anni durante il Congresso Nazionale annuale.
  3. Ogni Socio in regola con il pagamento della quota sociale e i Soci Onorari possono votare e possono espimere 3 (tre) preferenze: la propria e quelle di 2 (due) deleghe di Soci iscritti all’Associazione non presenti ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
  4. Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri (se istituito quest’ultimo) sono effettuate contemporaneamente con scrutini segreti ogni 3 (tre) anni con convocazione dell’Assemblea Plenaria dei Soci.
  5. Per il Consiglio Direttivo devono essere eletti 6 (sei) consiglieri ed ogni Socio ha diritto ad esprimere 5 (cinque) preferenze.
  6. I Soci possono proporre la propria candidatura per entrare nel Consiglio Direttivo al Presidente dell’Associazione almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio del Congresso Nazionale elettivo. Il Consiglio Direttivo ratifica le candidature e può individuarne anche altre. Una volta che l’elenco è approvato viene pubblicato nel sito web dell’Associazione e si invia una comunicazione scritta per e-mail ai candidati.

 

ARTICOLO 7 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Membri di cui 6 (sei) eletti dall’Assemblea Plenaria tra i Soci Ordinari ed 1 (uno) il Presidente che è stato eletto nelle votazioni precedenti e che ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente eletto nel precedente Consiglio.
  2. I Membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci Ordinari o Onorari che risiedono e/o esercitano l’attività medica nell’ambito del territorio nazionale.
  3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:
    1. I Soci Fondatori che in quel momento non fanno parte del Consiglio Direttivo e che il Presidente in carica intente invitare.
    2. Il “Comitato di Indirizzo” dell’Associazione senza diritto di voto.
    3. I Coordinatori Regionali ed il Coordinatore dei Soci “Under 35” stabiliti dallo Statuto ed eventuali altri Coordinatori che il Consiglio Direttivo intende istituire durante il suo mandato.
    4. Il Segretario-Tesoriere qualora sia stato scelto tra i Soci esterni al Consiglio eletto.
  4. Il Comitato di Indirizzo, i Soci Fondatori ed il Vice Presidente eletto devono garantire una continuità di gestione tra i vecchi ed i nuovi Consigli Direttivi.
  5. Ove per qualsiasi motivo venga a mancare un Membro del Consiglio Direttivo gli subentra, acquisendone l’anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti durante le ultime elezioni. Il Membro del Consiglio venuto a cessare non può essere rieletto nell’elezione immediatamente successiva. In ogni caso il Consiglio Direttivo avrà facoltà di decidere se andare subito a nuove elezioni, per il posto di Consigliere vacante, oppure aspettare il naturale termine. In tutti i casi il Socio eletto acquisisce l’anzianità del Consigliere che è uscito dal Consiglio Direttivo.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta l’anno su convocazione del Presidente e del Segretario-Tesoriere che ne fissano la sede, la data e l’ordine del giorno.
  7. La convocazione del Consiglio Direttivo può anche avvenire a richiesta, con chiari argomenti da porre all’ordine del giorno, da parte della maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo.
  8. L’avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto, anche per via e-mail, ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, fissandone la sede, la data e l’ordine del giorno.
  9. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 8 - Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Coordinare e dirigere le attività dell’Associazione, promovendo ogni iniziativa utile a conseguirne le finalità, con prevalenza a quelle di utilità sociale.
  2. Scegliere la sede delle iniziative da effettuare ed assegnare i temi delle Relazioni, dei Simposi, delle Letture e di ogni altra attività da svolgere.
  3. Provvedere al finanziamento del sito web dell’Associazione e delle singole iniziative, secondo le regole, le forme e i contenuti approvati.
  4. Redigere la relazione annuale sull’attività svolta ed il rendiconto finanziario annuale.
  5. Il Consiglio Direttivo, qualora si verificassero le condizioni, può stilare Regolamenti per:
    1. Costituire Sezioni Regionali o Interregionali dell’Associazione, denominate “Sezioni Regionali o Interregionali dell’Associazione”rette da un Coordinatore. Per motivi contabili, le Sezioni non potranno avere una loro indipendenza economica, ma potranno avvalersi di una percentuale stabilita dal Consiglio Nazionale sulle quote degli iscritti afferenti al loro territorio. Il denaro dovrà in ogni caso essere movimentato dalla Tesoreria Nazionale dell’Associazione, che deve rimanere unica tesoreria per tutte le esigenze delle Sezioni.
    2. Istituire nuovi Coordinatori per la promozione delle finalità e delle attività dell’Associazione.
    3. Costituire Gruppi di Studio, coordinati da un Consigliere oppure da un Socio delegato dal Consiglio Direttivo, su particolari temi riguardanti le finalità dell’Associazione.
    4. In ogni caso, i Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo per aver valore devono essere approvati anche dall’Assemblea dei Soci.

 

ARTICOLO 9 - L’Esecutivo e i Suoi Compiti

  1. Il Presidente, il Vice Presidente eletto e il Segretario-Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
  2. Soltanto il Segretario-Tesoriere, come già riportato (art. 4), può essere un Socio esterno al Direttivo ma da esso scelto e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Può essere riproposto dal successivo Consiglio Direttivo quando la carica non è elettiva.
  3. Il Segretario-Tesoriere svolge tutte le funzioni di segreteria, di economato, di tesoreria e di web-master, collaborando con il Presidente ed il Vice Presidente. Tiene tutti i libri contabili prescritti dalla legge e i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Questi libri possono essere visionati da qualsiasi Socio che ne faccia una richiesta motivata al Presidente o allo stesso Segretario-Tesoriere.
  4. Il Segretario-Tesoriere si può avvalere di Consulenti che lo affianchino nella tenuta corretta dei libri contabili e/o di altre incombenze.
  5. Spetta al Presidente la rappresentanza legale a tutti gli effetti dell’Associazione e  deve attuare con la collaborazioni del Consiglio Direttivo e dei Coordinatori le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  6. Il Vice Presidente eletto sostituisce il Presidente quando è impossibilitato e collabora con il Presidente.

 

ARTICOLO 10 - Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che non ricoprano altre cariche associative; essi sono nominati con scrutinio segreto dall’Assemblea Generale ogni 3 (tre) anni. 
  2. Il Collegio elegge nel proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che rappresenta il Presidente in sua assenza.
  3. In caso di violazione di norme o di controversie, il Collegio propone provvedimenti al Consiglio Direttivo, cui ci si può appellare all’Assemblea Generale dei Soci.

 

ARTICOLO 11 - Patrimonio ed Esercizio Finanziario dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione dei Soci e dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo, nel rispetto della giurispudenza civile e penale e delle norme etiche.
  2. L’Associazione non esercita e non prevede alcuna attività imprenditoriale se non quelle previste per la formazione ovvero per l’”Educazione Continua in Medicina” (ECM).
  3. L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve provvedere all’esame del bilancio consultivo e di quello preventivo. Successivamente tale rendiconto dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci (art. 5).
  4. Tutti gli eventuali utili, avanzi di gestione o proventi devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
  5. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge dello Stato.

 

ARTICOLO 12 - Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea dei Soci, qualora l’Associazione si dovesse sciogliere:

  1. Nomina fino a 3 (tre) liquidatori, anche non associati, fissandone i poteri.
  2. Determina il modo della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo con l’obbligo in ogni caso di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello Stato.

 

ARTICOLO 13 – Norma Transitoria

Le modifiche del presente Statuto si applicano dopo il rinnovo del prossimo Consiglio Direttivo. La sola eccezione è per il Vice Presidente, unico e Presidente successivo, che verrà eletto nel primo Consiglio Direttivo effettuato dopo l’approvazione del nuovo Statuto da parte dell’Assemblea. In quell’occasione decadranno i 2 (due) Vice Presidenti eletti secondo le norme del precedente Statuto, andando a far parte del Comitato di Indirizzo.

 

ARTICOLO 14 - Codice Civile e Leggi in Materia

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

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Articoli: Martedì 11 Luglio 2023 Homepage: 27/03/2023

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